Reg. CEHACCPIgiene Alimentare

Reg. CE 852/2004 — Igiene dei Prodotti Alimentari e HACCP

Il Regolamento CE 29 aprile 2004, n. 852 rende obbligatorio il sistema HACCP per tutti gli operatori del settore alimentare nell'Unione Europea, sostituendo la Direttiva 93/43/CEE.

Aggiornato: 26/07/2026EUR-Lex

Obbligo HACCP per tutti gli OSA

L'art. 5 del Reg. CE 852/2004 impone a tutti gli operatori del settore alimentare di implementare e mantenere procedure basate sui principi HACCP. Le sanzioni italiane sono disciplinate dal D.Lgs. 193/2007 (€1.000–€6.000).

Campo di Applicazione

Si applica a

  • Ristoranti, bar, pizzerie, trattorie
  • Catering e ristorazione collettiva
  • Mense scolastiche, aziendali, ospedaliere
  • Supermercati, gastronomie, macellerie
  • Produttori e trasformatori alimentari
  • Laboratori artigianali (forni, pasticcerie)
  • Strutture ricettive con ristorazione
  • Distributori automatici di alimenti

Non si applica a

  • Produzione primaria per uso domestico privato
  • Preparazione e conservazione di alimenti per consumo domestico
  • Fornitura diretta di piccole quantità al consumatore finale (fattoria → consumatore)
  • Centri di raccolta e concerie (Reg. CE 853/2004)

Requisiti Strutturali — Allegato II

Locali e strutture

  • Pavimenti, pareti, soffitti lavabili e disinfettabili
  • Separazione fisica zone "sporche" da zone "pulite"
  • Ventilazione e illuminazione adeguate
  • Servizi igienici separati dalla zona di lavorazione

Attrezzature

  • Materiali idonei al contatto alimentare
  • Facilmente lavabili e disinfettabili
  • Calibrazione degli strumenti di misura
  • Piano di manutenzione documentato

Igiene personale

  • Formazione HACCP obbligatoria per tutto il personale
  • Abbigliamento protettivo (copricapo, camice, guanti)
  • Divieto di manipolare alimenti in caso di malattia
  • Procedure per ferite e lesioni cutanee

Acqua potabile

  • Utilizzo esclusivo di acqua potabile D.Lgs. 18/2023
  • Analisi periodiche se acqua di pozzo
  • Procedure per contaminazione accidentale
  • Vapore alimentare solo da acqua potabile

Gestione rifiuti

  • Contenitori chiusi e identificati
  • Allontanamento frequente dalla zona di lavorazione
  • Aree rifiuti separate dagli alimenti
  • Registro smaltimento rifiuti speciali

Lotta agli infestanti

  • Piano DDD (Disinfestazione, Derattizzazione, Deblattizzazione)
  • Registro degli interventi DDD
  • Dispositivi di monitoraggio (trappole, esche)
  • Ispezioni periodiche documentate

I 7 Principi HACCP secondo il Reg. CE 852/2004

1
Principio 1: Analisi dei pericoli
Identificare tutti i pericoli biologici, chimici e fisici in ogni fase del processo produttivo.
2
Principio 2: Determinazione dei CCP
Identificare i Punti Critici di Controllo dove è possibile prevenire, eliminare o ridurre il pericolo a livello accettabile.
3
Principio 3: Limiti critici
Stabilire i limiti critici (temperature, pH, Aw) che distinguono l'accettabile dall'inaccettabile per ogni CCP.
4
Principio 4: Monitoraggio CCP
Predisporre un sistema di monitoraggio per ogni CCP con registrazioni frequenti e tracciate.
5
Principio 5: Azioni correttive
Definire le azioni da applicare quando il monitoraggio indica che un CCP non è sotto controllo.
6
Principio 6: Procedure di verifica
Stabilire procedure per verificare che l'HACCP funzioni efficacemente: analisi microbiologiche, audit interni, revisioni.
7
Principio 7: Documentazione
Tenere registrazioni e documentazione appropriate alla natura e alle dimensioni dell'impresa, disponibili per ispezioni.

Sanzioni in Italia — D.Lgs. 193/2007

ViolazioneSanzioneRiferimento
Piano HACCP assente€1.000–€6.000Art. 6 D.Lgs. 193/2007
Piano HACCP non aggiornato€500–€3.000Art. 6 D.Lgs. 193/2007
Mancata formazione personale€1.000–€6.000Art. 6 D.Lgs. 193/2007
Registrazioni HACCP mancanti€300–€1.500Art. 6 D.Lgs. 193/2007
Requisiti strutturali non rispettati€500–€3.000Art. 6 D.Lgs. 193/2007
Rischio grave per la salute pubblicaSospensione attivitàArt. 6 D.Lgs. 193/2007

Domande Frequenti

Il Reg. CE 852/2004 si applica anche ai piccoli ristoranti?

Sì, si applica a tutti gli operatori del settore alimentare (OSA) indipendentemente dalle dimensioni. I piccoli esercizi possono adottare procedure semplificate basate sulle GHP (Good Hygiene Practices), ma non sono esentati dall'obbligo HACCP.

Cosa sono le GHP e quando si usano al posto dell'HACCP completo?

Le Good Hygiene Practices sono procedure di igiene di base che le piccole imprese possono adottare come alternativa semplificata all'HACCP completo. Coprono: igiene personale, pulizia e sanificazione, lotta agli infestanti, formazione, qualità dell'acqua e controllo delle temperature.

Chi è definito "operatore del settore alimentare" (OSA)?

Sono OSA tutte le persone fisiche o giuridiche responsabili di garantire il rispetto della normativa alimentare nell'impresa sotto il proprio controllo: produttori, trasformatori, distributori, dettaglianti, ristoratori, catering, strutture sanitarie con cucina, mense scolastiche e aziendali.

Come si coordinano il Reg. CE 852/2004 e il D.Lgs. 193/2007?

Il Reg. CE 852/2004 stabilisce gli obblighi a livello europeo, mentre il D.Lgs. 193/2007 introduce le sanzioni italiane per il mancato rispetto: da €1.000 a €6.000 per assenza o mancato aggiornamento del piano HACCP, fino alla sospensione dell'attività in caso di rischio per la salute pubblica.

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